La stima dei beni tra integrazione della quota legittima e formazione della porzione divisionale
- Autore/i.................: Barchiesi Luca
- Anno Edizione......: 2021
- EAN.........................: 9788849544640
- Editore....................: Edizioni Scientifiche Italiane
- Collana...................: Quaderni «Diritto delle successioni e della famiglia»
- Pagine.....................: 92
13,00 €
Tasse incluse
Il valore dei beni relitti e dei beni donati, l'entità dei debiti ereditari, vengono tutti determinati ricorrendo ad un criterio omogeneo, di stima al tempo dell'apertura della successione, poiché si tratta di cespiti facenti parte di un compendio da considerare unitariamente in vista dello scopo costituito dalla determinazione della quota di legittima. Allo stesso modo, la massa patrimoniale relitta, i beni destinati ad incrementarla, materialmente o idealmente, a seconda che la collazione avvenga in natura o per imputazione, i beni da prelevare dalla massa ereditaria, il valore dei miglioramenti e delle spese deducibili dal soggetto tenuto alla collazione, vengono stimati tutti al tempo dell'aperta successione, in quanto, anche in questo caso, per realizzare la finalità di un'equa ripartizione dell'eredità cui sono preordinate le varie fasi prodromiche alla divisione, è corretto che le corrispondenti operazioni di calcolo dei beni siano informate ad un medesimo criterio temporale di stima. Tanto più che l'onere dell'imputazione e l'obbligo della collazione possono, talvolta, anche coesistere. I mutamenti del valore di scambio dei beni, per varie cause intervenuti sino all'apertura della successione, non rilevano dunque, poiché è propriamente a tale data che dovrà essere operata la ricostituzione fittizia della massa e la ricostituzione dell'attivo ereditario da dividere. Al contrario, i mutamenti del valore di scambio dei beni dovranno essere necessariamente considerati quando si tratta di operare la reintegrazione economica della quota ereditaria riservata o di formare le porzioni in proporzione delle quote, sicché, in tali fasi, è con riferimento al momento in cui avviene, rispettivamente, l'integrazione della quota riservata o la concretizzazione della porzione, che dovrà essere stimato il valore dei beni interessati.
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